Art. 62 · Ricompense al valor civile o al valor militare o di marina
Regolamento per il corpo degli agenti di custodiaTitolo II

Art. 62

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Ricompense al valor civile o al valor militare o di marina

In vigore dal 17 mar 1938
Le azioni di valor civile, militare o di marina vengono ricompensate con le norme stabilite dalle relative disposizioni.
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