Regolamento per il corpo degli agenti di custodiaTitolo III

Art. 64

Norme generali di condotta

In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti, nel compimento del loro dovere, curando il mantenimento dell'ordine e della disciplina e l'adempimento degli obblighi inerenti alla pena, debbano aver presente che i mezzi di coazione nell'esecuzione mirano nello stesso tempo a punire ed a riadattare il condannato alla vita sociale. Contegno dignitoso, fermo e cortese, spirito di giustizia nel trattamento dei singoli, costante preoccupazione dei bisogni morali e materiali dei detenuti sono le modalità che assicurano il successo dell'opera degli agenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-64

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Norme generali di condotta (Art. 64 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo