Regolamento per il corpo degli agenti di custodia›Titolo III
Art. 64
Norme generali di condotta
In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti, nel compimento del loro dovere, curando il mantenimento dell'ordine e della disciplina e l'adempimento degli obblighi inerenti alla pena, debbano aver presente che i mezzi di coazione nell'esecuzione mirano nello stesso tempo a punire ed a riadattare il condannato alla vita sociale.
Contegno dignitoso, fermo e cortese, spirito di giustizia nel trattamento dei singoli, costante preoccupazione dei bisogni morali e materiali dei detenuti sono le modalità che assicurano il successo dell'opera degli agenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-64