Art. 64 · Norme generali di condotta
Regolamento per il corpo degli agenti di custodiaTitolo III

Art. 64

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Norme generali di condotta

In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti, nel compimento del loro dovere, curando il mantenimento dell'ordine e della disciplina e l'adempimento degli obblighi inerenti alla pena, debbano aver presente che i mezzi di coazione nell'esecuzione mirano nello stesso tempo a punire ed a riadattare il condannato alla vita sociale. Contegno dignitoso, fermo e cortese, spirito di giustizia nel trattamento dei singoli, costante preoccupazione dei bisogni morali e materiali dei detenuti sono le modalità che assicurano il successo dell'opera degli agenti.
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