Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 43
Sospensione del collocamento a riposo
In vigore dal 17 mar 1938
L'agente sottoposto a procedimento penale o disciplinare, per imputazione che implichi perdita o riduzione del trattamento di quiescenza, non può essere collocato a riposo.
Definito il procedimento, il collocamento a riposo può essere disposto con effetto retroattivo, sino a data non anteriore a quella in cui ebbe inizio il procedimento stesso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-43