Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 43

Sospensione del collocamento a riposo

In vigore dal 17 mar 1938
L'agente sottoposto a procedimento penale o disciplinare, per imputazione che implichi perdita o riduzione del trattamento di quiescenza, non può essere collocato a riposo. Definito il procedimento, il collocamento a riposo può essere disposto con effetto retroattivo, sino a data non anteriore a quella in cui ebbe inizio il procedimento stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-43

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Sospensione del collocamento a riposo (Art. 43 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo