Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 40

Pensione

In vigore dal 17 mar 1938
La pensione spettante agli agenti e alle loro famiglie è regolata dalle disposizioni dell' della legge 30 dicembre 1906, n. 649, dalle leggi sulle pensioni civili e militari con estensione a loro favore delle disposizioni degli del Testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, giusta quanto è disposto nell' della legge 3 luglio 1904 n. 318, nonché dal R. decreto-legge 21 novembre 1923 n. 2480, e R. decreto 30 dicembre 1923 n. 2835; e successive modificazioni ed estensioni.
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Pensione (Art. 40 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo