Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 37

Cessazione normale dal servizio per età

In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti cessano dal servizio quando abbiano compiuto l'età di 50 anni. Se al compimento della detta età non abbiano raggiunto 25 anni di servizio utile per la pensione, essi possono, a loro domanda, restare nel Corpo sino a conseguire tale anzianità, ma in ogni caso non oltre i 55 anni di età, ed osservate le disposizioni dell' allo scadere delle rafferme.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-37

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Cessazione normale dal servizio per età (Art. 37 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo