Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 35

Sospensione della promozione

In vigore dal 17 mar 1938
Il Ministero, dopo l'esame o lo scrutinio, ma prima del decreto di promozione, può per fatti sopraggiunti sospendere la promozione, su conforme parere della commissione di cui all'. La promozione non potrà in seguito essere conferita senza un nuovo parere conforme della predetta commissione, la quale ne stabilirà anche la decorrenza e determinerà, il posto che l'agente dovrà occupare nel ruolo.
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Sospensione della promozione (Art. 35 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo