Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 30
Commissione esaminatrice
In vigore dal 17 mar 1938
Gli esami hanno luogo in Roma avanti una commissione composta del capo dell'ufficio del personale di custodia o da chi ne fa le veci, presidente, del direttore della scuola, di un ragioniere dell'Amministrazione e di un magistrato competente in statistica penitenziaria.
Le funzioni di segreteria sono affidate ad un magistrato del Ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-30