Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 28

Ammissione agli esami per capoguardia

In vigore dal 17 mar 1938
Agli esami di concorso per capoguardia di 2ª classe da bandirsi in relazione al numero dei posti disponibili possono essere ammessi i sottocapiguardia di 1ª classe che abbiano almeno due anni di grado, e che negli ultimi due anni abbiano riportato la classifica di ottimo. Non possono esservi ammessi coloro che già due volte siano stati riprovati. Le istanze per l'ammissione agli esami debbono essere dirette al Ministero, al quale vengono trasmesse dalle direzioni degli stabilimenti con i fogli matricolari degli aspiranti e con i rapporti informativi. Sulle domande provvede la Commissione di cui all'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-28

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Ammissione agli esami per capoguardia (Art. 28 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo