Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 32
Mezzi di viaggio, mensa, ecc
In vigore dal 17 mar 1938
Ai concorrenti agli esami ed agli ammessi ai corsi presso la scuola, che non risiedono nel luogo ove si tengono gli esami o si effettuano i corsi, sono concessi i mezzi di viaggio per l'andata ed il ritorno.
Durante il tempo degli esami o dei corsi i concorrenti sono aggregati alla scuola, vi alloggiano, e sono ammessi alla mensa in comune.
Sono obbligati a restituire i mezzi di viaggio ricevuti quegli agenti che volontariamente rinunciano a proseguire gli esami.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-32