Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 41
Competenze degli agenti collocati a riposo
In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti collocati a riposo hanno diritto all'annuo assegno di pensione:
in ragione di 4/5 della media dello stipendio o della paga e degli assegni dichiarati per legge utili a pensione effettivamente ed integralmente percepiti nell'ultimo triennio di servizio effettivo, quando hanno compiuto 25 anni di servizio;
in ragione di 1/4 della media suddetta, quando hanno compiuto 15 anni di servizio.
Dopo il 15° anno di servizio la pensione aumenta ogni anno di un decimo della differenza fra il massimo e il minimo della pensione da conseguirsi.
Sono applicabili agli agenti di custodia le disposizioni relative alle pensioni degli impiegati civili comprese nei titoli 2° e 6° del Testo unico della legge sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-41