Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 123

Ritenuta per le giornate di cura

In vigore dal 17 mar 1938
Per ogni giornata di cura per malattie non derivanti da cause di servizio è versata all'Amministrazione la quota fissata per la mensa in comune, da ritenersi sulla paga dell'agente infermo, se questi è curato nell'infermeria dello stabilimento. Se, invece, l'agente è curato in un ospedale od in altro luogo di cura, è tenuto al pagamento della retta ospedaliera nei limiti del solo stipendio o della paga da esso percepita se ammogliato, e sino all'importo dei due terzi di tutte le competenze se celibe o vedovo senza prole. Alla eventuale differenza mancante provvede l'Amministrazione. Nei casi d'infermità contratta per causa diretta ed immediata di servizio, accertata nei modi di cui all', alle spese di cura provvede l'Amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-123

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Ritenuta per le giornate di cura (Art. 123 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo