Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 125

Sorveglianza sui malati

In vigore dal 17 mar 1938
L'autorità dirigente, direttamente o per mezzo di un funzionario delegato, segue il corso della malattia, specialmente nei casi in cui il malato si trovi fuori dello stabilimento. La stessa autorità, protraendosi l'infermità per oltre un mese, rimette al Ministero una relazione del medico chirurgo curante sulla specie della malattia e sul tempo approssimativamente occorrente per la guarigione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-125

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Sorveglianza sui malati (Art. 125 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo