Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 128

Onori funebri

In vigore dal 17 mar 1938
Gli onori da rendersi nei funerali sono di volta in volta stabiliti dal direttore dello stabilimento cui apparteneva il defunto, avuto riguardo al grado che questi rivestiva. Gli agenti che vi prendono parte vestono l'alta tenuta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-128

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Onori funebri (Art. 128 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo