Regolamento per il corpo degli agenti di custodiaTitolo V

Art. 130

Durata del servizio e libera uscita

In vigore dal 11 gen 1991
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia- ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 DICEMBRE 1990, N. 395

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-130

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Durata del servizio e libera uscita (Art. 130 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo