Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 50
47 / 256Licenze ordinarie
In vigore dal 17 mar 1938
L'autorità dirigente, ove lo consentano le esigenze di servizio, può concedere agli agenti, soltanto dopo compiuta la ferma, licenze fino a non oltre trenta giorni complessivi con diritto alle intere competenze.
La licenza può dal Ministero essere prorogata, per gravi motivi, fino a sessanta giorni. Gli agenti però non hanno diritto alle competenze per i giorni di licenza eccedenti i trenta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-50