Art. 50 · Licenze ordinarie
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 50

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Licenze ordinarie

In vigore dal 17 mar 1938
L'autorità dirigente, ove lo consentano le esigenze di servizio, può concedere agli agenti, soltanto dopo compiuta la ferma, licenze fino a non oltre trenta giorni complessivi con diritto alle intere competenze. La licenza può dal Ministero essere prorogata, per gravi motivi, fino a sessanta giorni. Gli agenti però non hanno diritto alle competenze per i giorni di licenza eccedenti i trenta.
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