Regolamento per il corpo degli agenti di custodia›Titolo II
Art. 61
215 / 256Premi in danaro
In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti hanno diritto, in conformità delle disposizioni vigenti per l'Arma dei Carabinieri Reali, e nella stessa misura, ad un premio speciale per l'arresto di detenuti evasi o di latitanti condannati alla pena di morte o della reclusione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-61