Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 238
Stati nominativi delle competenze
In vigore dal 15 set 1957
Gli stati nominativi delle competenze vengono compilati per un trimestre intero con la indicazione mese per mese delle competenze spettanti agli agenti. Essi debbono pervenire, debitamente corredati delle variazioni giustificative avvenute, alle direzioni centrali non oltre il 20 del mese, distinte come appresso:
a) stipendi, assegni fissi, caroviveri o aggiunta di famiglia per i comandanti e capiguardia;
b) paghe, assegni fissi, caroviveri o aggiunta di famiglia per i sottocapi;
c) paghe, assegni fissi, caroviveri o aggiunta di famiglia per le guardie.
Le competenze degli agenti trasferiti vanno pagate pel mese in corso dallo stabilimento di provenienza, mediante trasmissione del relativo importo da effettuarsi il giorno stesso fissato pel pagamento.
Per gli agenti provenienti dalla scuola o per i riammessi il pagamento deve effettuarsi dalla direzione dello stabilimento nel quale hanno assunto servizio.
Note all'articolo
- La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-238