Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 233

Sistemazione dei crediti inesigibili

In vigore dal 15 set 1957
La sistemazione dei crediti inesigibili indicati negli si compie compensando le relative partite con la corrispondente sottrazione di somme sulla partita dei profitti, salvo la responsabilità dei funzionari che hanno omesso le trattenute o le altre pratiche necessarie per garantire l'interesse dell'Amministrazione. La compensazione è disposta dal Ministero.

Note all'articolo

  • La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-233

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Sistemazione dei crediti inesigibili (Art. 233 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo