Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 231

Fondo mensa degli agenti trasferiti

In vigore dal 15 set 1957
Agli agenti trasferiti vengono consegnate le quote di mensa corrispondenti ai giorni occorrenti per il viaggio; il resto del fondo mensa viene spedito, insieme col fondo individuale, alla direzione dello stabilimento al quale l'agente è destinato. Nel caso di agenti trasferiti che siano in debito verso la mensa, le somme dovute sono rimborsate alla direzione creditrice da quella dello stabilimento di destinazione.

Note all'articolo

  • La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-231

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Fondo mensa degli agenti trasferiti (Art. 231 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo