Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 226

Destinazione

In vigore dal 15 set 1957
Il fondo per la mensa serve al pagamento del vitto che gli agenti ricevono nello stabilimento e delle diarie per le giornate di cura nell'infermeria o negli ospedali esterni. Esso viene costituito presso ogni direzione con le ritenute ordinarie e straordinarie che si fanno mensilmente sulle paghe. Sono ritenute ordinarie quelle che, in ragione della quota stabilita per ogni singolo stabilimento dalla direzione, si operano sulla paga di ciascun agente alla fine di ogni mese in corrispettivo di anticipazione del vitto che essi consumeranno nel mese successivo. Si considerano, invece, come straordinarie le ritenute mensili di 15 lire, che servono a completare o a reintegrare il fondo per qualsiasi ragione intaccato o non costituito.

Note all'articolo

  • La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-226

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Destinazione (Art. 226 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo