Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 222
Borse e sussidi di studio - Concessione
In vigore dal 15 set 1957
Possono essere concessi borse e sussidi di studio sui profitti realizzati a favore dei figli degli agenti che frequentino istituti d'istruzione, e se ne dimostrino meritevoli per i risultati conseguiti nello studio.
Sono preferiti per la concessione i figli degli agenti che siano costretti a stabilirsi, per ragioni di studio, in località diversa dalla residenza del padre, e, a parità di condizioni, i figli delle guardie semplici e delle guardie scelte.
Note all'articolo
- La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-222