Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 218

Registrazione

In vigore dal 15 set 1957
Le somme ricevute dal Ministero per il pagamento dei prestiti vengono iscritte dalla direzione al capitolo 3° dell'entrata dei profitti, e sono, quindi, corrisposte agli interessati con regolare mandato di pagamento e segnate al capitolo 3° dell'uscita, aprendo contemporaneamente la partita di conto corrente in apposito registro e in un prospetto individuale. Le somme rimborsate mensilmente e pagate per contributi sono iscritte nei detti registri e prospetto ed al capitolo 3° dell'entrata.

Note all'articolo

  • La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-218

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Registrazione (Art. 218 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo