Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 213

Sussidi - Concessione - Pagamento

In vigore dal 15 set 1957
I sussidi sono autorizzati dal Ministero e vengono normalmente pagati agli interessati per mezzo delle direzioni.

Note all'articolo

  • La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-213

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Sussidi - Concessione - Pagamento (Art. 213 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo