Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 208

Pagamenti

In vigore dal 15 set 1957
Quando occorre fare pagamenti sul fondo generale o sui fondi individuali o sui profitti, le direzioni vi provvedono con operazioni di conto corrente postale, traendo corrispondenti assegni e postagiri. L'Amministrazione centrale provvede ai pagamenti emettendo ordinativi da commutarsi in mandati dalla Cassa depositi e prestiti, o traendo postagiri ed assegni di conto corrente postale.

Note all'articolo

  • La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-208

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Pagamenti (Art. 208 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo