Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 205

Partite di attivo e passivo per le direzioni

In vigore dal 15 set 1957
Nella contabilità del fondo generale del Corpo, per quanto riguarda la gestione tenuta dalle direzioni, le partite di attivo e di passivo si suddividono nel modo seguente: Fondo Entrata: 1) indennità di vestizione, ritenute mensili; 2) indennità cavallo agli agenti montati; 3) importo della vendita di effetti di vestiario e corredo ritirati dagli agenti congedati dal corpo e rimasti in debito; 4) rimborso dei debiti del fondo degli agenti che cessano dal servizio o che sono trasferiti altrove, ed importo dei crediti del fondo degli agenti provenienti da altri stabilimenti. Uscita: 1) importo dei libretti di conto corrente e dei risarcimenti di danni causata dagli agenti all'armamento e ad essi imputabili; 2) importo degli oggetti di vestiario e di corredo, dei cavalli, delle bardature, ecc.; 3) prelevamenti autorizzati; 4) crediti del fondo degli agenti che cessano dal servizio o altrove trasferiti; rimborso dei debiti del fondo degli agenti provenienti da altri stabilimenti. Profitti Entrata: 1) interessi sui fondi in deposito nella Cassa postale; 2) quote di paga e di premi degli agenti licenziati od espulsi per motivi disciplinari o per condanna penale; 3) prestiti concessi agli agenti e rimborsi relativi; 4) contributi per i prestiti; 5) casuali, sussidi, borse di studio. Uscita: 1) interessi sui fondi in deposito nella Cassa postale; 2) quote di stipendio o di paga o di premi degli agenti licenziati od espulsi per motivi disciplinari o per condanna penale; 3) prestiti concessi agli agenti e rimborsi relativi; 4) contributi per i prestiti; 5) casuali, sussidi, borse di studio.

Note all'articolo

  • La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-205

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Partite di attivo e passivo per le direzioni (Art. 205 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo