Regolamento per il corpo degli agenti di custodia›Titolo VI
Art. 200
Saldo dei debiti
In vigore dal 15 set 1957
L'agente che, cessando dal servizio per qualsiasi motivo, lascia il suo fondo in debito, viene sottoposto alla trattenuta della quota disponibile della paga, delle indennità vestiario e degli altri assegni di cui sia in credito.
Pel recupero del residuo si può ricorrere anche alla azione civile; e solo nel caso di comprovata miserabilità, e quando non risulti responsabilità della direzione per avere omesso le trattenute e le altre pratiche necessarie verso il debitore, tale residuo sarà dichiarato inesigibile con decreto del Ministero delle finanze.
La sistemazione del credito inesigibile ha luogo a norma dell'.
Note all'articolo
- La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-200