Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 209
Controllo della gestione
In vigore dal 15 set 1957
Presso le direzioni degli stabilimenti, quando la gestione del fondo è affidata al funzionario incaricato del servizio contabile, questi tiene i registri ed i libretti relativi; la sorveglianza sulle scritture è esercitata dal ragioniere capo, ove esista, o dal direttore mediante il prescritto registro di controllo.
Nelle carceri giudiziarie non aventi direzione propria, il controllo e la sorveglianza sono esercitate dall'autorità dirigente sull'impiegato da essa incaricato del servizio carcerario.
Presso il Ministero la sorveglianza della gestione è deferita al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, od a chi in sua mancanza lo sostituisce, ed egli solo autorizza tutte le spese interessanti la gestione stessa.
Note all'articolo
- La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-209