Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 204
Competenza della gestione
In vigore dal 15 set 1957
Il fondo in cassa e quello versato al conto corrente postale sono amministrati dalle singole direzioni locali a mezzo del funzionario di ragioneria incaricato della gestione contabile dello stabilimento, ed in sua assenza dall'autorità dirigente.
La parte del fondo versata alla Cassa depositi e prestiti ed i profitti sono amministrati dal Ministero, che ne tiene la gestione per mezzo di un funzionario di ragioneria della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.
Note all'articolo
- La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-204