Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 216

Restituzione

In vigore dal 15 set 1957
I prestiti, qualunque ne sia l'ammontare, devono essere rimborsati in venti rate mensili consecutive di L. 5 per ogni 100 lire a principiare dal mese seguente a quello della riscossione della somma ricevuta in prestito. Le rate sono trattenute sulla paga a cura della direzione sino a totale rimborso. Sono ammessi versamenti volontari di più rate in una sola volta per abbreviare il termine di rimborso suddetto.

Note all'articolo

  • La L. 12 agosto 1957, n. 759 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I fondi individuali ed il fondo generale per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, previsti dagli articoli da 194 a 255 del regolamento approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, sono soppressi".

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-216

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