Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 193

Presentazione all'arrivo

In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti di custodia, trasferiti o destinati altrove in servizio temporaneo, giunti alla destinazione si presentano al comandante o capoguardia al quale consegnano il foglio di via, affinché egli possa verificare se hanno seguito l'itinerario stabilito e se posseggono tutti gli oggetti di vestiario e di piccolo corredo prescritti. Il comandante o capoguardia presenta detti agenti nel giorno stesso o in quello seguente, all'ora del rapporto, all'autorità dirigente. Il comandante o capoguardia, titolare trasferito si presenta direttamente, per gli effetti sopra indicati, all'autorità dirigente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-193

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