Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 189
Consegne da farsi dagli agenti
In vigore dal 17 mar 1938
All'agente di custodia che per qualsiasi motivo lascia lo stabilimento vengono ritirate e verificate le armi, le munizioni, gli utensili e i mobili che gli erano stati dati in consegna, perché abbia eventualmente a rispondere dei danni e delle mancanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-189