Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 189

Consegne da farsi dagli agenti

In vigore dal 17 mar 1938
All'agente di custodia che per qualsiasi motivo lascia lo stabilimento vengono ritirate e verificate le armi, le munizioni, gli utensili e i mobili che gli erano stati dati in consegna, perché abbia eventualmente a rispondere dei danni e delle mancanze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-189

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Consegne da farsi dagli agenti (Art. 189 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo