Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 186

Persone di famiglia alle quali spettano le indennità di trasferimento

In vigore dal 17 mar 1938
Per gli effetti dell'indennità di trasferimento sono considerati come facenti parte della famiglia: la moglie, i figli o figliastri di età non superiore a 21 anno compiuto, le figlie e le figliastre nubili, le figlie e le figliastre vedove, quando tutte le predette persone siano conviventi abitualmente col capo di famiglia trasferito, ed a suo carico. Per i graduati è ammessa anche una persona di servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-186

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Persone di famiglia alle quali spettano le indennità di trasferimento (Art. 186 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo