Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 182

Trasferimenti su domanda

In vigore dal 17 mar 1938
Quando non si oppongano motivi disciplinari o di servizio, gli agenti possono avanzare domanda di trasferimento ad altra sede, purchè abbiano prestato servizio per almeno due anni nella residenza da cui chiedono di essere allontanati. Ove ricorrano gravi e dimostrate esigenze di famiglia o motivi di salute debitamente constatati, la domanda può essere presentata anche prima del termine suddetto. La direzione dello stabilimento, compiuti opportuni accertamenti, trasmette le domande al Ministero col suo parere. Agli agenti trasferiti a loro domanda non competono le indennità, i rimborsi e i compensi di cui all'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-182

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Trasferimenti su domanda (Art. 182 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo