Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 180

Competenze pei servizi fuori residenza

In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti inviati in servizio temporaneo fuori della loro residenza hanno diritto, per ogni giornata di trasferta compreso il viaggio, alle seguenti indennità giornaliere: Comandanti e capiguardia L. 20 Sottocapiguardia » 14 Guardie scelte e guardie » 8 Queste indennità vengono ridotte alla metà per servizi provvisori di durata superiore al mese, e a 2/3 quando il ritorno in sede abbia luogo nella stessa giornata e quando gli agenti nella sede in cui prestano servizio temporaneo fruiscono dell'alloggio gratuito. Ai graduati ed agli agenti inviati d'ufficio all'ospedale per visita di riforma, ed a quelli che si recano presso le commissioni distrettuali di disciplina per essere giudicati spettano le indennità per i soli giorni di viaggio. Spetta loro, inoltre, l'indennità chilometrica di L. 0,50 per via ordinaria, quando i mezzi di trasporto non siano forniti dall'Amministrazione e non esistano trasporti con automobili o con altri veicoli a trazione meccanica destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio. Quando esistano due sole classi, senza la seconda, ai graduati è consentito viaggiare nella classe superiore con diritto al rimborso del biglietto effettivamente acquistato. Per i viaggi sulle ferrovie e sui piroscafi si applicano le disposizioni dell'. Per il servizio di cui al n. 4 del precedente articolo viene corrisposta la differenza fra le competenze normali suddette e le somme liquidate dall'Amministrazione giudiziaria. Per i servizi di cui ai nn. 9 e 10 dell'articolo precedente spettano i soli mezzi di viaggio per l'andata e per il ritorno. Agli agenti inviati in servizio temporaneo presso altri stabilimenti carcerari viene concesso il rimborso della spesa di trasporto del bagaglio per non più di kg. 40, quando possa presumersi che la durata del servizio provvisorio non sia inferiore a giorni 30.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-180

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Competenze pei servizi fuori residenza (Art. 180 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo