Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 181

Trasferimenti d'ufficio

In vigore dal 17 mar 1938
I trasferimenti d'ufficio ad altra sede sono disposti dal Ministero di propria iniziativa o su proposta delle autorità dirigenti per ragioni di servizio, per motivi disciplinari, o per riconosciute ragioni di famiglia o di salute.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-181

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Trasferimenti d'ufficio (Art. 181 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo