Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 179
Servizi fuori residenza
In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti possono essere destinati in via temporanea fuori della loro residenza nei seguenti casi:
1) in servizio temporaneo presso altri stabilimenti;
2) per accompagnamento di agenti infermi all'ospedale;
3) per deporre come testimoni o come incolpati innanzi alla commissione distrettuale di disciplina;
4) per deporre come testimoni innanzi all'autorità giudiziaria su fatti inerenti all'esercizio delle loro funzioni;
5) per accompagnamento di detenuti;
6) per traduzione di detenuti ed internati minori;
7) per il piantonamento di detenuti condannati in ospedali civili od altre case di cura;
8) per la visita di riforma in un ospedale militare, quando è disposta d'ufficio:
9) per licenza di convalescenza;
10) per prendere parte ad esami od a corsi speciali;
11) per altri servizi speciali nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione.
I servizi suddetti, meno quelli di cui ai nn. 2, 3, 4, 6 e 9, sono di regola disposti dal Ministero. Quando nei casi di urgenza debbono venire ordinati dall'autorità locale, questa deve chiedere subito la ratifica del provvedimento al Ministero.
Quando gli agenti rimangono fuori della loro sede con trattamento di missione per oltre sei mesi, e non possa provvedersi col trasferimento sul posto degli agenti stessi, la continuazione del trattamento di missione va subordinata ad una motivata autorizzazione ministeriale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-179