Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 178

Attribuzioni

In vigore dal 17 mar 1938
Le guardie scelte di maggiore anzianità e di provata attitudine suppliscono i sottocapiguardia in caso di mancanza o di impedimento. Ai posti di portinaio, di magazziniere, a quelli per la sorveglianza dell'infermeria e per la distribuzione del sopravvitto sono di preferenza destinate le guardie scelte, su proposta del comandante o capoguardia. In mancanza di guardie scelte, i servizi alle medesime attribuiti vengono disimpegnati da altri agenti, fra i più anziani e di ottima condotta, che abbiano l'attitudine e i requisiti necessari.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-178

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Attribuzioni (Art. 178 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo