Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 175

Conservazione dei documenti. Tenuta dei registri e controllo della data di liberazione dei detenuti

In vigore dal 17 mar 1938
Il comandante o capoguardia delle carceri giudiziarie conserva scrupolosamente in ordine i documenti e gli atti relativi all'ingresso e all'uscita dei detenuti, e tiene al corrente i seguenti registri: 1) registro di matricola prescritta dall' lettera d) del R. decreto 29 maggio 1931, n. 603, e relativa rubrica alfabetica con l'indicazione della sezione, camera o cella in cui si trovano i detenuti iscritti sulla matricola; 2) registro del denaro portato dai detenuti entrando nello stabilimento o depositato a loro favore durante la detenzione; 3) registro degli oggetti di valore, portati dai detenuti o successivamente ricevuti, e che debbono essere loro riconsegnati; 4) rubrica alfabetica dei permessi di colloquio accordati ai detenuti per ordine delle autorità competenti; 5) registro degli oggetti erariali dati in uso ai detenuti; 6) registro dei rapporti sul personale e sui servizi dello stabilimento; 7) registro delle punizioni inflitte ai detenuti o internati; 8) registro delle visite e perquisizioni fatte allo stabilimento; 9) registro delle scadenze delle pene dei condannati. Negli altri stabilimenti il comandante o capoguardia tiene solo i registri indicati ai nn. 2, 6 e 8.
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Conservazione dei documenti. Tenuta dei registri e controllo della data di liberazione dei detenuti (Art. 175 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo