Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 175
140 / 256Conservazione dei documenti. Tenuta dei registri e controllo della data di liberazione dei detenuti
In vigore dal 17 mar 1938
Il comandante o capoguardia delle carceri giudiziarie conserva scrupolosamente in ordine i documenti e gli atti relativi all'ingresso e all'uscita dei detenuti, e tiene al corrente i seguenti registri:
1) registro di matricola prescritta dall' lettera d) del R. decreto 29 maggio 1931, n. 603, e relativa rubrica alfabetica con l'indicazione della sezione, camera o cella in cui si trovano i detenuti iscritti sulla matricola;
2) registro del denaro portato dai detenuti entrando nello stabilimento o depositato a loro favore durante la detenzione;
3) registro degli oggetti di valore, portati dai detenuti o successivamente ricevuti, e che debbono essere loro riconsegnati;
4) rubrica alfabetica dei permessi di colloquio accordati ai detenuti per ordine delle autorità competenti;
5) registro degli oggetti erariali dati in uso ai detenuti;
6) registro dei rapporti sul personale e sui servizi dello stabilimento;
7) registro delle punizioni inflitte ai detenuti o internati;
8) registro delle visite e perquisizioni fatte allo stabilimento;
9) registro delle scadenze delle pene dei condannati.
Negli altri stabilimenti il comandante o capoguardia tiene solo i registri indicati ai nn. 2, 6 e 8.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-175