Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 176

Richiesta della forza militare

In vigore dal 17 mar 1938
In assenza del direttore o di chi lo rappresenta il comandante o capoguardia, o chi ne fa le veci, può in caso di urgenza chiedere l'intervento della forza militare, riferendone al più presto all'autorità dirigente per la conferma della richiesta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-176

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Richiesta della forza militare (Art. 176 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo