Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 172
Doveri relativi alla disciplina degli agenti
In vigore dal 17 mar 1938
La disciplina degli agenti deve essere assiduamente controllata, ed il comandante o capo guardia nell'esecuzione di questa sua fondamentale mansione deve:
i) presentarsi ogni giorno al direttore dello stabilimento per informarlo dell'andamento del servizio e riceverne le occorrenti disposizioni, rimettendogli il rapporto contenente il movimento della popolazione detenuta relativo al giorno antecedente;
2) informare il direttore di tutte le infrazioni al servizio e alla disciplina che siano state commesse dagli agenti;
3) ispezionare in ore diverse, di giorno e di notte, gli agenti che sono in servizio, sia nell'interno che all'esterno dello stabilimento, per accertarsi se adempiono al loro dovere;
4) riunire una volta la settimana gli agenti che non sono in servizio per spiegare loro le principali disposizioni regolamentari, gli ordini e le consegne permanenti;
5) assistere agli appelli giornalieri degli agenti di custodia, e dare loro lettura degli ordini del giorno;
6) fare addestrare al maneggio delle armi gli agenti in esperimento e quelli che non abbiano ricevuto istruzione completa durante la permanenza nella scuola, e sorvegliare la custodia delle armi e delle munizioni, curando che siano mantenute in buono stato e pronte per essere usate in ogni evenienza.
Storico versioni
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