Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 172
137 / 256Doveri relativi alla disciplina degli agenti
In vigore dal 17 mar 1938
La disciplina degli agenti deve essere assiduamente controllata, ed il comandante o capo guardia nell'esecuzione di questa sua fondamentale mansione deve:
i) presentarsi ogni giorno al direttore dello stabilimento per informarlo dell'andamento del servizio e riceverne le occorrenti disposizioni, rimettendogli il rapporto contenente il movimento della popolazione detenuta relativo al giorno antecedente;
2) informare il direttore di tutte le infrazioni al servizio e alla disciplina che siano state commesse dagli agenti;
3) ispezionare in ore diverse, di giorno e di notte, gli agenti che sono in servizio, sia nell'interno che all'esterno dello stabilimento, per accertarsi se adempiono al loro dovere;
4) riunire una volta la settimana gli agenti che non sono in servizio per spiegare loro le principali disposizioni regolamentari, gli ordini e le consegne permanenti;
5) assistere agli appelli giornalieri degli agenti di custodia, e dare loro lettura degli ordini del giorno;
6) fare addestrare al maneggio delle armi gli agenti in esperimento e quelli che non abbiano ricevuto istruzione completa durante la permanenza nella scuola, e sorvegliare la custodia delle armi e delle munizioni, curando che siano mantenute in buono stato e pronte per essere usate in ogni evenienza.
Storico versioni
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