Art. 172 · Doveri relativi alla disciplina degli agenti
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 172

137 / 256

Doveri relativi alla disciplina degli agenti

In vigore dal 17 mar 1938
La disciplina degli agenti deve essere assiduamente controllata, ed il comandante o capo guardia nell'esecuzione di questa sua fondamentale mansione deve: i) presentarsi ogni giorno al direttore dello stabilimento per informarlo dell'andamento del servizio e riceverne le occorrenti disposizioni, rimettendogli il rapporto contenente il movimento della popolazione detenuta relativo al giorno antecedente; 2) informare il direttore di tutte le infrazioni al servizio e alla disciplina che siano state commesse dagli agenti; 3) ispezionare in ore diverse, di giorno e di notte, gli agenti che sono in servizio, sia nell'interno che all'esterno dello stabilimento, per accertarsi se adempiono al loro dovere; 4) riunire una volta la settimana gli agenti che non sono in servizio per spiegare loro le principali disposizioni regolamentari, gli ordini e le consegne permanenti; 5) assistere agli appelli giornalieri degli agenti di custodia, e dare loro lettura degli ordini del giorno; 6) fare addestrare al maneggio delle armi gli agenti in esperimento e quelli che non abbiano ricevuto istruzione completa durante la permanenza nella scuola, e sorvegliare la custodia delle armi e delle munizioni, curando che siano mantenute in buono stato e pronte per essere usate in ogni evenienza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-172