Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 168

Porto delle armi nell'interno.

In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti in servizio nell'interno degli stabilimenti non possono portare armi se non nei casi in cui ciò venga ordinato dall'autorità dirigente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-168

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Porto delle armi nell'interno. (Art. 168 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo