Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 165
Doveri delle guardie di scorta
In vigore dal 17 mar 1938
Le guardie di scorta dei lavoranti all'aperto debbono:
1) constatare, prima di lasciare lo stabilimento, che le armi siano in condizioni di funzionare;
2) tenersi sempre pronti a tale distanza dai lavoranti da poter far uso delle armi;
3) osservare attentamente il luogo del lavoro e la posizione dei singoli lavoranti affidati alla loro speciale vigilanza, e tenere dietro ai loro eventuali spostamenti;
4) avvertire il caposcorta di ogni fatto che non appaia normale e giustificato;
5) non permettere che ai lavoranti si avvicinino persone estranee;
6) non intrattenersi a parlare con chicchessia;
7) non abbandonare la vigilanza per qualsiasi motivo prima che il caposcorta abbia provveduto alla sostituzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-165