Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 165

Doveri delle guardie di scorta

In vigore dal 17 mar 1938
Le guardie di scorta dei lavoranti all'aperto debbono: 1) constatare, prima di lasciare lo stabilimento, che le armi siano in condizioni di funzionare; 2) tenersi sempre pronti a tale distanza dai lavoranti da poter far uso delle armi; 3) osservare attentamente il luogo del lavoro e la posizione dei singoli lavoranti affidati alla loro speciale vigilanza, e tenere dietro ai loro eventuali spostamenti; 4) avvertire il caposcorta di ogni fatto che non appaia normale e giustificato; 5) non permettere che ai lavoranti si avvicinino persone estranee; 6) non intrattenersi a parlare con chicchessia; 7) non abbandonare la vigilanza per qualsiasi motivo prima che il caposcorta abbia provveduto alla sostituzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-165

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Doveri delle guardie di scorta (Art. 165 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo