Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 167
Conservazione delle armi
In vigore dal 17 mar 1938
In ogni stabilimento debbono essere conservate, entro apposito locale, armi e munizioni pronte per essere usate.
La chiave del locale è tenuta dal portinaio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-167