Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 167

Conservazione delle armi

In vigore dal 17 mar 1938
In ogni stabilimento debbono essere conservate, entro apposito locale, armi e munizioni pronte per essere usate. La chiave del locale è tenuta dal portinaio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-167

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