Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 166

Porto delle armi

In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti addetti alla vigilanza dei detenuti lavoranti all'aperto debbono essere armati di sciabola baionetta e di moschetto, che debbono caricare prima di assumere il servizio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-166

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Porto delle armi (Art. 166 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo