Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 166
Porto delle armi
In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti addetti alla vigilanza dei detenuti lavoranti all'aperto debbono essere armati di sciabola baionetta e di moschetto, che debbono caricare prima di assumere il servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-166