Art. 166 · Porto delle armi
Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 166

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Porto delle armi

In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti addetti alla vigilanza dei detenuti lavoranti all'aperto debbono essere armati di sciabola baionetta e di moschetto, che debbono caricare prima di assumere il servizio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-166