Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 166
131 / 256Porto delle armi
In vigore dal 17 mar 1938
Gli agenti addetti alla vigilanza dei detenuti lavoranti all'aperto debbono essere armati di sciabola baionetta e di moschetto, che debbono caricare prima di assumere il servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-166