Regolamento per il corpo degli agenti di custodia

Art. 161

Doveri del capoposto

In vigore dal 17 mar 1938
Per ogni turno di servizio le guardie addette alla vigilanza esterna sono poste alla dipendenza di un sottocapo o di una guardia scelta (capoposto). Al capoposto spetta: 1) di distribuire il servizio fra le varie guardie, accertare se esse conoscano la consegna, verificare se le armi siano cariche e funzionino, accompagnare le sentinelle al posto loro fissato, accertare se i campanelli d'allarme suonino; 2) di fare frequenti ispezioni, specie di notte, sui luoghi affidati alla sua vigilanza, alle sentinelle e alle pattuglie, e di accorrere presso la pattuglia o sentinella dalla quale pervenga una chiamata; 3) di disporre la sostituzione delle guardie di pattuglia o di sentinella che non siano in grado di prestare buon servizio, richiedendo, ove occorra, altri agenti al capoguardia; 4) di far arrestare e consegnare agli agenti della forza pubblica le persone sorprese all'esterno a parlare o far segno ai detenuti, e che non si siano allontanate malgrado le dovute intimazioni; 5) di avvertire il capoguardia se nelle vicinanze dello stabilimento si formi un assembramento o si verifichi altro fatto da cui possa derivare pericolo per la sicurezza dello stabilimento, e, se del caso, invitarlo ad accorrere con altri agenti o a chiedere il soccorso della forza pubblica; 6) di accorrere sul luogo, solo o accompagnato, a seconda dei casi e previo avviso al capoguardia, se nelle vicinanze dello stabilimento venga commesso un reato o si verifichi un infortunio, allo scopo di provvedere a quanto possa occorrere, sempre che sia sicuro di poter fare ciò senza pericolo per la sicurezza dello stabilimento o pel servizio di vigilanza. Se la notizia del reato o infortunio gli pervenga a mezzo di un privato, deve trattenerlo nel corpo di guardia finché non abbia accertato la realtà del fatto; se riconosca la falsità della notizia, deve consegnare il denunciante alla forza pubblica; 7) di dare man forte agli agenti della forza pubblica che, nelle vicinanze dello stabilimento, siano minacciati nell'esercizio delle loro funzioni; 8) di raddoppiare, in caso di bisogno, le pattuglie e le sentinelle, o trasformare le pattuglie in sentinelle, chiedendo, se del caso, al capoguardia, altri agenti; 9) di schierare le guardie fuori del corpo di guardia per rendere gli onori prescritti dall'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1937-12-30;2584#art-rpi-161

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Doveri del capoposto (Art. 161 Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena.) — Testo vigente | Portale Normativo