Regolamento per il corpo degli agenti di custodia
Art. 161
126 / 256Doveri del capoposto
In vigore dal 17 mar 1938
Per ogni turno di servizio le guardie addette alla vigilanza esterna sono poste alla dipendenza di un sottocapo o di una guardia scelta (capoposto).
Al capoposto spetta:
1) di distribuire il servizio fra le varie guardie, accertare se esse conoscano la consegna, verificare se le armi siano cariche e funzionino, accompagnare le sentinelle al posto loro fissato, accertare se i campanelli d'allarme suonino;
2) di fare frequenti ispezioni, specie di notte, sui luoghi affidati alla sua vigilanza, alle sentinelle e alle pattuglie, e di accorrere presso la pattuglia o sentinella dalla quale pervenga una chiamata;
3) di disporre la sostituzione delle guardie di pattuglia o di sentinella che non siano in grado di prestare buon servizio, richiedendo, ove occorra, altri agenti al capoguardia;
4) di far arrestare e consegnare agli agenti della forza pubblica le persone sorprese all'esterno a parlare o far segno ai detenuti, e che non si siano allontanate malgrado le dovute intimazioni;
5) di avvertire il capoguardia se nelle vicinanze dello stabilimento si formi un assembramento o si verifichi altro fatto da cui possa derivare pericolo per la sicurezza dello stabilimento, e, se del caso, invitarlo ad accorrere con altri agenti o a chiedere il soccorso della forza pubblica;
6) di accorrere sul luogo, solo o accompagnato, a seconda dei casi e previo avviso al capoguardia, se nelle vicinanze dello stabilimento venga commesso un reato o si verifichi un infortunio, allo scopo di provvedere a quanto possa occorrere, sempre che sia sicuro di poter fare ciò senza pericolo per la sicurezza dello stabilimento o pel servizio di vigilanza. Se la notizia del reato o infortunio gli pervenga a mezzo di un privato, deve trattenerlo nel corpo di guardia finché non abbia accertato la realtà del fatto; se riconosca la falsità della notizia, deve consegnare il denunciante alla forza pubblica;
7) di dare man forte agli agenti della forza pubblica che, nelle vicinanze dello stabilimento, siano minacciati nell'esercizio delle loro funzioni;
8) di raddoppiare, in caso di bisogno, le pattuglie e le sentinelle, o trasformare le pattuglie in sentinelle, chiedendo, se del caso, al capoguardia, altri agenti;
9) di schierare le guardie fuori del corpo di guardia per rendere gli onori prescritti dall'.
Storico versioni
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